Art. 7.
(Prestiti per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni concessi dai fondi pensione).

      1. In deroga all'articolo 6, comma 13, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, i fondi pensione possono concedere prestiti ai lavoratori per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni. Le somme complessivamente erogate dal fondo pensione non possono superare il limite del 5 per cento dell'intera raccolta del fondo.
      2. Con riferimento all'ipotesi di cui al comma 1, si applica l'articolo 6 della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, comma 13, lettera a), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.